Art. 68.
(Disposizioni in materia finanziaria).

      1. Le risorse di personale, quelle finanziarie e ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi informativi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo comunque conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS-difesa.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e devono altresì essere

 

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compresi nel limite stabilito ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 della presente legge.